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DIVORZIO: QUANTO TEMPO DOPO LA SEPARAZIONE

Gaia Tassi • 28 novembre 2021

Quanto tempo deve passare tra separazione e divorzio

La separazione ed il divorzio sono tra loro indipendenti ed autonomi. Due persone dopo aver ottenuto la separazione, quindi, non sono obbligate anche a divorziare potendo benissimo rimanere “solo” separate a vita. Allo stesso modo se dopo aver ottenuto la separazione legale i due coniugi decidono di riprendere appieno la vita coniugale non devono fare nulla, né se la separazione è avvenuta avanti al Tribunale né se la separazione è avvenuta con convenzione di negoziazione assistita, essendo sufficiente la ripresa della piena vita coniugale. Nel caso in cui invece dopo la separazione i coniugi intendano addivenire anche al divorzio occorrerà attendere 6 mesi, in caso di separazione consensuale, decorrente dalla data dell’udienza di comparazione dei coniugi ovvero dalla sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita, mentre occorrerà attendere 1 anno in caso di separazione giudiziale, termine decorrente dalla data di notifica del ricorso per separazione giudiziale. In tale lasso di tempo, 6 mesi ovvero 1 anno, non deve essere ripresa la vita coniugale. Ma cosa accade se i coniugi dopo la separazione, nonostante la stessa li autorizzasse a vivere separati e stabilisse anche chi ed entro quale termini doveva lasciare la casa coniugale, hanno continuato a coabitare nella stessa. Sempre più spesso, per le difficoltà economiche che ciò comporta, infatti, accade che i coniugi continuino ad avere non solo la medesima residenza anagrafica ma anche la medesima residenza di fatto, continuino cioè a coabitare anche dopo la separazione, vivendo sotto lo stesso tetto da separati. Ebbene recentissimamente la Cassazione, con l’ordinanza n. 36176 del 23.11.2021 ha stabilito che la permanenza della coabitazione tra coniugi separati è del tutto irrilevante ai fini del divorzio. Per i coniugi separati che abbiano continuato a coabitare ma non abbiano ripreso la vita coniugale, pertanto, non sussiste alcun impedimento alla richiesta di divorzio, se non il rispetto dei termini di 6 mesi ovvero 1 anno sopra indicato.

Autore: gaia tassi 6 febbraio 2022
Autore: gaia tassi 10 gennaio 2022
Autore: Gaia Tassi 20 novembre 2021
Nel caso di compravendita immobiliare o aggiudicazione all’asta di un immobile, sorge il problema di come vanno ripartiti gli oneri condominiali. Nei riguardi del condominio, trova sempre applicazione l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale prevede che l’acquirente o l’aggiudicatario è obbligato al pagamento degli oneri condominiali dell’anno in corso e di quello precedente. Ma cosa si intende per “anno in corso”? La giurisprudenza, chiamata più volte ad esprimersi sul punto, ha chiarito che per anno in corso deve intendersi l’esercizio condominiale e non l’anno solare. Ora, se per l’acquirente la data di stipula del rogito rappresenta senza dubbio il termine che sancisce qual è l’anno in corso e quello precedente, per l’aggiudicatario tale termine coincide con la data di emanazione del decreto di trasferimento. Ne consegue quindi che se tra la data di svolgimento dell’asta e la data di emanazione del decreto di trasferimento chiude l’esercizio condominiale, l’aggiudicatario sarà di fatto responsabile nei confronti del condominio solo per il pagamento degli oneri condominiali antecedenti di un solo anno. Discorso diverso per i rapporti interni in cui valgono le pattuizione tra le parti, ovvero il principio in base al quale, in caso di lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazione sulle parti comuni, è tenuto a sopportare i relativi costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Nulla infatti rileva nei rapporti interni il fatto che le opere siano state eseguite, in tutto o in parte, successivamente all’atto di trasferimento. L’acquirente costretto nei confronti del condominio a corrispondere tali spese straordinarie ha quindi azione di regresso nei confronti del venditore.
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