
La separazione ed il divorzio sono tra loro indipendenti ed autonomi. Due persone dopo aver ottenuto la separazione, quindi, non sono obbligate anche a divorziare potendo benissimo rimanere “solo” separate a vita. Allo stesso modo se dopo aver ottenuto la separazione legale i due coniugi decidono di riprendere appieno la vita coniugale non devono fare nulla, né se la separazione è avvenuta avanti al Tribunale né se la separazione è avvenuta con convenzione di negoziazione assistita, essendo sufficiente la ripresa della piena vita coniugale. Nel caso in cui invece dopo la separazione i coniugi intendano addivenire anche al divorzio occorrerà attendere 6 mesi, in caso di separazione consensuale, decorrente dalla data dell’udienza di comparazione dei coniugi ovvero dalla sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita, mentre occorrerà attendere 1 anno in caso di separazione giudiziale, termine decorrente dalla data di notifica del ricorso per separazione giudiziale. In tale lasso di tempo, 6 mesi ovvero 1 anno, non deve essere ripresa la vita coniugale. Ma cosa accade se i coniugi dopo la separazione, nonostante la stessa li autorizzasse a vivere separati e stabilisse anche chi ed entro quale termini doveva lasciare la casa coniugale, hanno continuato a coabitare nella stessa. Sempre più spesso, per le difficoltà economiche che ciò comporta, infatti, accade che i coniugi continuino ad avere non solo la medesima residenza anagrafica ma anche la medesima residenza di fatto, continuino cioè a coabitare anche dopo la separazione, vivendo sotto lo stesso tetto da separati. Ebbene recentissimamente la Cassazione, con l’ordinanza n. 36176 del 23.11.2021 ha stabilito che la permanenza della coabitazione tra coniugi separati è del tutto irrilevante ai fini del divorzio. Per i coniugi separati che abbiano continuato a coabitare ma non abbiano ripreso la vita coniugale, pertanto, non sussiste alcun impedimento alla richiesta di divorzio, se non il rispetto dei termini di 6 mesi ovvero 1 anno sopra indicato.