Autore: gaia tassi
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15 maggio 2021
Sempre più Comuni, tramite il proprio Ufficio Casa, sono alla ricerca, presso i privati cittadini, di abitazioni da concedere in uso a chi vive condizioni di disagio abitativo, pur non avendo i requisiti per una casa popolare, ovvero non sia in grado di fornire ai proprietari tutte quelle garanzie che sempre più spesso vengono chieste per stipulare un contratto di locazione, ad esempio la corresponsione anticipata di 2/3 mensilità a titolo di deposito cauzionale. Con la cessione della gestione al Comune del proprio immobile il proprietario ha la garanzia del pagamento del canone, degli oneri condominiali di godimento, della riconsegna dell’immobile alla scadenza nello stato originario e del rimborso del 50% dell’imposta di registro. In concreto chi è tenuto al pagamento degli oneri condominiali in favore del Condominio? Gli oneri condominiali di proprietà sono a carico del proprietario, che conserva anche il diritto ad essere convocato e partecipare all’assemblea condominiale e deliberare sui lavori straordinari (ad esempio bonus facciate e 110%) Gli oneri condominiali di godimento sono dovuti in via principale dall’inquilino e, in caso di suo inadempimento, dal Comune. In caso di morosità nel pagamento degli oneri condominiali di godimento, l’amministratore condominiale dovrà quindi procedere nei confronti del Comune, dopo averlo avvertito dell’inadempimento dell’inquilino, e nei confronti del proprietario, per quanto riguarda gli oneri di proprietà.