Spesso, in caso di decesso di un soggetto privo di qualsiasi bene, ma debitore di diverse somme, i superstiti si chiedono se il percepimento della relativa pensione di reversibilità costituisca accettazione dell’eredità, con conseguente obbligo di pagamento dei debiti lasciati dal familiare defunto e se quindi convenga loro rinunciare all’eredità.
Posto che la pensione di reversibilità, spettante generalmente al coniuge e dal 2016 anche al partner dell’unione civile, ma non al convivente di fatto seppur regolarmente registrato, oltre che al coniuge divorziato percettore di relativo assegno che non abbia contratto nuove nozze, ha una funzione strettamente assistenziale, ne consegue come il suo percepimento non solo non costituisca atto di accettazione dell’eredità ma permanga anche in caso di rinuncia ai diritti successori.
Quindi se il coniuge (o altra persona avente diritto in via graduata alla pensione di reversibilità) decide di rinunciare all'eredità negativa, il suo diritto al percepimento della pensione di reversibilità rimarrà intatto.
Con la rinuncia all’eredità, infatti, si decade unicamente dal diritto al percepimento delle rate di pensione già maturate ma non riscosse dal defunto, oltre che i ratei di tredicesima paramenti già maturati alla data del decesso.