SOSPESA L' ESECUZIONE SULLA CASA PRINCIPALE FINO AL 30.10.2020
Gaia Tassi • 12 maggio 2020
SOSPESA L' ESECUZIONE SULLA CASA PRINCIPALE FINO AL 30.10.2020
La legge 24.04.2020 n. 27, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 17.03.2020 n. 18 (c.d. Cura Italia), ha introdotto all'art. 54 ter la sospensione per la durata di 6 mesi di tutte le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Ora posto che tale provvedimento é entrato in vigore il 30.04.2020, ne consegue che la sospensione opererà fino al 30.10.2020. Per quanto riguarda la configurazione dell'abitazione principale può essere applicato il criterio della prima casa, ovvero quello dove il debitore ha la propria residenza anagrafica ovvero ancora, se quest'ultima é solo formale e non sostanziale, quello dove il debitore ha la dimora abituale cioè vive effettivamente. La norma é volta infatti a tutelare il luogo in cui il debitore realmente abita che quindi, nel caso in cui sia in corso una procedura esecutiva immobiliare, che antecedentemente al 30.10.2020 preveda qualsiasi tipo di adempimento (es. nomina perito estimatore, nomina delegati alla vendita, esperimenti di vendita ecc.), dovrà chiederne la sospensione dimostrando che tale immobile esecutato rappresenta la propria abitazione principale. Il Giudice dell'Esecuzione potrebbe infatti non essere in grado di rilevare d'ufficio, dai documenti presenti nel fascicolo dell'esecuzione, la natura di abitazione principale dell'immobile pignorato. Sarà quindi onere del debitore, anche qualora al momento non ancora costituito, intervenire nel procedimento e far valere tale sospensione.
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