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ASSENZA DAL LAVORO PER QUARANTENA E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

Gaia Tassi • 26 maggio 2021

ASSENZA DAL LAVORO PER QUARANTENA E CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

L’art. 26 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18, come modificato dalla Legge 24.04.2020 n. 27, stabilisce la completa neutralizzazione dei periodi di assenza dal lavoro dovuti a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di quarantena precauzionale, disposti dall’operatore di sanità pubblica, ai fini del periodo di comporto ovvero del periodo da non superare ai fini della conservazione del posto di lavoro.
Ciò significa che se un lavoratore è stato costretto alla quarantena anche per un lungo periodo di tempo (la durata della quarantena è invero mutata in questi mesi, così come sono mutate le linee guida e le raccomandazioni in merito alla certificazione della guarigione e la conseguente cessazione dell’obbligo dall’isolamento), tale lasso di tempo, a prescindere dalla sua durata, non potrà mai essere conteggiato tra i periodi di assenza massimi ai fini della conservazione del posto di lavoro. Unico requisito necessario a fini di tale esclusione è che la quarantena non sia iniziata e proseguita su iniziativa volontaria personale, ma sia stata prescritta da un operatore di sanità pubblica.

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