Decreto Ristori (D.L. 137 del 28/10/20): importanti novità sulla prima casa
Gaia Tassi • 9 novembre 2020
PROROGATA FINO AL 31.12.2020 LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI SULLA PRIMA CASA E DEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
L’art. 4 del decreto legge n. 137 del 28.10.2020 (c.d. Decreto Ristori) prolunga fino al 31.12.2020 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, già prevista dall’art. 54-ter, comma 1 del D.L. 13.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27. Tale sospensione è generalizzata, applicandosi invero su tutto il territorio nazionale e relativamente a qualsiasi procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, a prescindere cioè dal creditore procedente che ha dato avviso alla procedura.
Discorso diverso, invece, per i pignoramenti presso terzi dove la sospensione, già prevista dall’art. 152, comma 1, del D.L. (c.d.Decreto Rilancio) n. 34/2020 fino al 31.08.2020, prorogata una prima volta dal D.L. (c.d. Decreto Agosto) n. 104/2020 fino al 15.10.2020, è stata da ultimo prorogata dal D.L. 129/2020 al 31.12.2020. In questo caso la sospensione riguarda esclusivamente i pignoramenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ed aventi ad oggetto i salari, gli stipendi e le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché le pensioni e le indennità che tengono luogo a pensioni o ad assegni di quiescenza.
Nessuna sospensione quindi per tutti gli altri pignoramenti presso terzi, ad esempio quelli relativi ai conti correnti ovvero eseguiti dai creditori diversi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.